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Nuovo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 114-2024/T in materia di registrazione e liquidazione di imposte di registro, di successione e donazione
- Premessa normativa
Il D.Lgs. n. 139/2024 si colloca nel contesto delle modifiche previste dall’art. 10 della Legge 111/2023, con l’obiettivo di ottimizzare i tributi indiretti, razionalizzando in particolare l’imposta di registro e quella sulle successioni. Il provvedimento mira a introdurre un sistema uniforme di autoliquidazione per i contribuenti, riducendo il ruolo diretto dell’Agenzia delle Entrate alla funzione di controllo successivo.
- Modifiche al procedimento di registrazione degli atti
- Registrazione telematica: Aboliti i tradizionali modelli cartacei (come il “Modello 69”) a favore di modelli approvati con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate si fa riferimento alla normativa vigente sulla registrazione telematica (art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997).
- Tempistiche: La richiesta di registrazione deve essere presentata entro 30 giorni (60 giorni per atti formati all’estero), con modifiche relative agli atti soggetti a condizioni sospensive.
- Responsabilità e strumenti: Rafforzato il legame con la piattaforma telematica unica per registrazioni, trascrizioni e annotazioni catastali.
- Liquidazione delle imposte sugli atti registrati
- Autoliquidazione: Introdotto l’obbligo per i contribuenti di autoliquidare l’imposta applicando le aliquote previste dalla tariffa alla base imponibile, salvo eccezioni (atti giudiziari o registrazione a debito).
- Controlli dell’Agenzia: Prevista la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di verificare, anche tramite sistemi automatizzati, la correttezza dell’autoliquidazione e dei versamenti effettuati. In caso di discrepanze, l’Ufficio può notificare avvisi di liquidazione per il recupero delle somme dovute, comprensive di interessi e sanzioni.
- Denunce di eventi successivi: Le modifiche includono l’obbligo di denuncia di eventi successivi entro 30 giorni, previa autoliquidazione e pagamento delle imposte correlate.
- Procedure relative alla dichiarazione di successione
- Modello di autoliquidazione: Introdotto un sistema simile a quello già applicato per altre imposte indirette. L’imposta di successione è autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento, inclusi eredi e legatari. In caso di dichiarazioni integrative o sostitutive, la nuova imposta deve essere ricalcolata e versata.
- Controlli: L’Ufficio conserva il diritto di verificare la correttezza dei calcoli, rettificando dichiarazioni incomplete o infedeli e liquidando imposte maggiori entro due anni dalla dichiarazione.
- Pagamenti: La norma prevede dilazioni fino a 12 rate trimestrali per importi superiori a 20.000 euro e consente cessioni di beni culturali per l’assolvimento di parte del debito tributario.
- Ruoli e responsabilità dei soggetti obbligati
- Eredi e legatari: Gli eredi sono solidalmente responsabili per le imposte complessive dovute, mentre i legatari sono responsabili per i tributi relativi ai legati specifici. La solidarietà si estende anche ai chiamati all’eredità in possesso dei beni fino all’accettazione definitiva.
- Notaio: Pur restando responsabile per l’autoliquidazione degli atti redatti, il notaio non risponde delle imposte complementari derivanti da eventi successivi alla registrazione.
- Altri soggetti: La dichiarazione di successione può essere presentata anche da amministratori dell’eredità, curatori o esecutori testamentari.
- Nuove disposizioni sulla classificazione delle imposte
- Imposta principale e complementare: L’imposta calcolata all’atto della registrazione, inclusa quella corretta dall’ufficio in sede di controllo, viene classificata come principale. Abolita la categoria di “imposta suppletiva”, portando le eventuali rettifiche post-liquidazione sotto la definizione di imposta complementare.
- Pagamenti e interessi
- Modalità di pagamento: Stabilite nuove regole per i versamenti, inclusi termini di 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione per l’imposta principale autoliquidata e di 60 giorni per eventuali rettifiche.
- Interessi di mora: Eliminato il riferimento a percentuali fisse; la normativa prevede l’adeguamento degli interessi secondo provvedimenti successivi.
Queste modifiche rappresentano un passo importante verso una maggiore trasparenza, semplificazione e digitalizzazione nel rapporto tra fisco e contribuenti, uniformando i processi di registrazione e liquidazione delle imposte indirette a standard già consolidati per altri tributi.